Statuto


ART. 1- Denominazione e sede sociale
 E’ costituita con sede in Piazza XX Settembre 1, Ponti 15010 (AL) un’associazione culturale denominata  “Associazione Culturale La Pianca” senza finalità di lucro.
ART. 2- Scopo
L’associazione è indipendente, apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere eventi culturali e progetti a sostegno delle arti ed inoltre di valorizzare la storia ed il patrimonio culturale del paese di Ponti e dei territori limitrofi.
ART. 3- Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:  l’Assemblea dei soci, il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
Le cariche non comportano alcuna indennità di carica.
ART. 4- Soci
Possono far parte dell’associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
E’ considerata irrinunciabile la collaborazione paritaria della componente giovanile (anche al di sotto degli anni 18).
Per associarsi è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo che, in relazione all'ammissione del richiedente, decide in modo inappellabile. In caso di rifiuto d'iscrizione, la domanda non può essere ripresentata prima di 12 mesi dalla data dell'ultimo parere negativo.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato a € 0,00 dall’Assemblea dei Soci dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a:

·              partecipare all'assemblea dei soci;
·              elettorato attivo e passivo;
·              presentare proposte;
·              partecipare alle manifestazioni promosse dall'associazione;
·              essere informati riguardo l'attività dell'associazione.
 
Gli stessi soci hanno il dovere di:
·              informarsi riguardo l'attività dell'associazione;
·                   pagare le quote associative;
·              collaborare con l'associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali;
·              rispettare il presente statuto
La qualifica di socio può venire meno per:
·              dimissioni da parte del socio;
·              radiazione deliberata in maniera inappellabile dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
·              scioglimento dell'Associazione
·              mancato pagamento quote associative

ART. 5 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è sovrana.
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata obbligatoriamente dal Presidente almeno una volta nell'anno solare. L'Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria su decisione del Presidente, della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
Il preavviso di convocazione è di almeno giorni 5. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea dei soci esamina annualmente il fondo comune, prende atto di nuove iscrizioni accettate dal Consiglio Direttivo e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. La maggioranza assoluta elegge le cariche sociali secondo le scadenze previste dal presente statuto, apporta eventuali modifiche allo statuto, fissa le linee programmatiche dell’Associazione e delibera lo scioglimento dell’Associazione. Le deliberazioni assembleari, come pure i rendiconti economici-finanziari, sono permanentemente a disposizione dei soci.
ART. 6 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 1 anno e può essere rieletto. Per la prima volta la nomina del Presidente viene effettuata nell'atto costitutivo.
Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più membri del Consiglio Direttivo o, per motivi gestionali, ad uno o più soci.

ART. 7 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 + Presidente e Vice Presidente. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno ed i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
·              coadiuvare il Presidente nella direzione dell'associazione secondo le linee di programma deliberate dall'Assemblea dei soci e conformemente agli scopi dell'Associazione stessa;
·              predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
·              attuare le decisioni dell'assemblea dei soci;
·              stabilire annualmente gli importi delle quote sociali;
·              deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
·              verbalizzare il contenuto di ciascuna propria riunione;
·              nominare un segretario che duri in carica 1 anno (in caso di assenza del segretario il Presidente nomina un sostituto).
ART. 8 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è formato:
·                     dalle entrate originate dal versamento delle quote associative;
·              dai contributi di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
·              da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali.
E' previsto:
·              Il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
·              l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse;
·          l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano in data 22 Dicembre e terminano il 21 Dicembre di ogni anno.

ART. 9 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. 10 - Controversie

Tutte le controversie insorgenti sono destinate all’esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Norma di rinvio


Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia ogni decisione al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell'Associazione nel rispetto delle leggi dello Stato.


Il Presidente                      Il Vice Presidente                    Il Segretario


Nadia Colla                     Giovanni Caneparo                     Antonella Solia          

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